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Document 32004R2067

    Regolamento (CE) n. 2067/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

    GU L 358 del 3.12.2004, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 333M del 11.12.2008, p. 217–219 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2067/oj

    3.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2004 DEL CONSIGLIO

    del 22 novembre 2004

    recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In deroga all’articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 (2) autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti a pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria. L’autorizzazione scade il 30 settembre 2004.

    (2)

    Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l’Argentina sono attualmente in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche rispettive nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

    (3)

    Per agevolare il proseguimento di tali negoziati, è opportuno prorogare la deroga che consente l’aggiunta di acido malico ai vini prodotti sul territorio dell’Argentina e importati nella Comunità fino all’entrata in vigore dell’accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2005.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «30 settembre 2004» è sostituita dalla data «30 settembre 2005».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. VEERMAN


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

    (2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1776/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 1).


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