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Document 32004R2065
Commission Regulation (EC) No 2065/2004 of 30 November 2004 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of Germany
Regolamento (CE) n. 2065/2004 della Commissione, del 30 novembre 2004, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania
Regolamento (CE) n. 2065/2004 della Commissione, del 30 novembre 2004, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania
GU L 357 del 2.12.2004, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
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2.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 357/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2065/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2004
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), prevede contingenti di merluzzo bianco per il 2004. |
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(2) |
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
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(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e IIb da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 22 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e IIb da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e IIb da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).