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Document 32004R2034

Regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, recante quarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

GU L 353 del 27.11.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2034/oj

27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante quarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 22 novembre 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce «Lionel DUMONT [alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE]. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: 21 gennaio 1971» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Lionel DUMONT [alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA]. Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21 gennaio 1971, (b) 29 gennaio 1975.»


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