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Document 32004R1988

Regolamento (CE) n. 1988/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1501/2004, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

GU L 344 del 20.11.2004, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1988/oj

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1501/2004, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1501/2004 della Commissione (2) prevede la sospensione della pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00′ N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia.

(2)

A seguito di un trasferimento delle possibilità di pesca, il contingente assegnato alla Svezia non risulta più esaurito. È quindi opportuno autorizzare la pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00′ N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1501/2004 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1501/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)   GU L 275 del 25.8.2004, pag. 13.


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