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Document 32004R1970
Commission Regulation (EC) No 1970/2004 of 16 November 2004 adapting Regulation (EEC) No 3515/92 laying down common detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1055/77 on the storage and movement of products bought in by an intervention agency by reason of the accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Regolamento (CE) n. 1970/2004 della Commissione, del 16 novembre 2004, che adegua il regolamento (CEE) n. 3515/92, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
Regolamento (CE) n. 1970/2004 della Commissione, del 16 novembre 2004, che adegua il regolamento (CEE) n. 3515/92, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
GU L 341 del 17.11.2004, p. 17–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2008; abrog. impl. da 32008R0720
17.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2004
che adegua il regolamento (CEE) n. 3515/92, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 3515/92 della Commissione (1) e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. |
(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3515/92, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle seguenti diciture:
|
2) |
all’articolo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Nelle fattispecie di cui all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un’operazione di trasferimento sono accompagnati dall’esemplare di controllo T 5 di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2). L’esemplare di controllo T 5 è rilasciato dall’organismo d’intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle seguenti diciture:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004. Non è tuttavia pregiudicata la validità delle diciture apposte conformemente all’articolo 2, secondo comma, e dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3515/92, tra il 1o maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/95 (GU L 36 del 16.2.1995, pag. 1).
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.».