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Document 32004R1941

    Regolamento (CE) n. 1941/2004 del Consiglio, del 2 novembre 2004, che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan

    GU L 336 del 12.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 333M del 11.12.2008, p. 115–121 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1941/oj

    12.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2004 DEL CONSIGLIO

    del 2 novembre 2004

    che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE VIGENTI

    (1)

    Le misure attualmente in vigore per le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Taiwan consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000 (2). Ai sensi dello stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche per le importazioni di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Misure antidumping sono inoltre in vigore per bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore (3).

    B.   INCHIESTA ATTUALE

    1.   Domanda di riesame

    (2)

    Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da una società di Taiwan, la Charder Electronic Co., Ltd. («Charder»). Questa società affermava di non essere collegata ad alcun produttore o esportatore di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per le bilance elettroniche. Essa affermava inoltre di non aver esportato bilance elettroniche nella Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale (vale a dire dal 1o settembre 1998 al 31 agosto 1999) e di aver iniziato a esportare bilance elettroniche nella Comunità successivamente.

    2.   Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»

    (3)

    In esito all’esame delle prove presentate dalla Charder, la Commissione le ha ritenute sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 2034/2003 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 in relazione alla società Charder e ha iniziato l'inchiesta.

    (4)

    A norma del regolamento (CE) n. 2034/2003 della Commissione che avvia il riesame, il dazio antidumping del 13,4 % istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di bilance elettroniche prodotte dalla Charder è stato abrogato. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

    3.   Il prodotto in esame

    (5)

    I prodotti oggetto del presente riesame sono gli stessi dell’inchiesta iniziale, vale a dire bilance elettroniche per il commercio al dettaglio, aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e dell'importo da pagare (provviste o meno di un dispositivo di stampa di questi dati), normalmente dichiarate nel codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423815010) e originarie di Taiwan.

    4.   Parti interessate

    (6)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società Charder e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (7)

    La Commissione ha inviato inoltre un questionario alla Charder, ricevendone risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie per determinare l’esistenza di pratiche di dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della Charder e di una società che importa nella Comunità i prodotti fabbricati dalla Charder («l’importatore»).

    5.   Periodo dell'inchiesta

    (8)

    L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1 ottobre 2002 al 30 settembre 2003 («periodo dell'inchiesta»).

    C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

    (9)

    Dall’inchiesta è emerso che la Charder non ha esportato il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale.

    (10)

    Inoltre, la Charder è stata in grado di dimostrare di non essere collegata con alcuno degli esportatori o produttori di Taiwan che sono soggetti alle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan.

    (11)

    L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che un nuovo esportatore deve aver effettivamente eseguito esportazioni del prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure poter dimostrare che ha assunto l'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nella Comunità. Al riguardo è stato accertato che i prodotti fabbricati e esportati nella Comunità dalla Charder durante il periodo dell’inchiesta, designati come il prodotto in esame, non erano tali da poter essere venduti agli utilizzatori finali. Sebbene i prodotti suddetti siano stati dichiarati dalla Charder e dall’importatore come il prodotto in esame, essi sono risultati prodotti non finiti aventi caratteristiche materiali diverse dal prodotto in esame. Questi prodotti non finiti venivano lavorati ulteriormente dall’importatore e trasformati in bilance elettroniche. Va inoltre osservato che nessuna delle bilance trasformate è stata venduta nel periodo dell’inchiesta. Per questi motivi i prodotti importati non possono essere classificati come il prodotto in esame. Infine, la Charder non ha dimostrato di avere assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo significativo del prodotto in esame.

    (12)

    Di conseguenza, si può concludere che la Charder non è stata in grado di dimostrare che ha effettivamente soddisfatto i criteri richiesti per essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

    D.   FINE DEL RIESAME

    (13)

    Alla luce dei risultati dell’indagine, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile alla Charder, che va quindi mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo per il paese fissato nell’inchiesta iniziale, pari al 13,4 %.

    E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

    (14)

    A seguito delle conclusioni di cui sopra, occorre riscuotere a titolo retroattivo dalla Charder il dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame che sono state effettuate tramite registrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2034/2003.

    F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (15)

    Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e degli elementi essenziali in base ai quali si è deciso di chiudere il presente riesame e di istituire il dazio antidumping a titolo retroattivo sulle importazioni effettuate tramite registrazione. Nessuna obiezione è stata sollevata in merito alle considerazioni e agli elementi comunicati.

    (16)

    Occorre pertanto chiudere il presente riesame senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 2605/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica dei dazi antidumping in vigore.

    2.   Il dazio del 13,4 % istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, di Taiwan è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2034/2003.

    3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. R. BOT


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1408/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 8).

    (3)  Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 24) e regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 37).

    (4)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 3.


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