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Document 32004R1932

Regolamento (CE) n. 1932/2004 della Commissione, dell'8novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recantemodalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio perquanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della cremadi latte

GU L 333 del 9.11.2004, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2008; abrog. impl. da 32008R0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1932/oj

9.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) prevede che il burro detenuto dagli organismi d’intervento messo in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1o giugno 2002.

(2)

Tenuto conto della situazione di mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2003 sia messo in vendita.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 la data «1o giugno 2002» è sostituita dalla data «1o gennaio 2003».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).


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