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Document 32004R1902
Commission Regulation (EC) No 1902/2004 of 29 October 2004 amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin (Les Garrigues)
Regolamento (CE) n. 1902/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Les Garrigues)
Regolamento (CE) n. 1902/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Les Garrigues)
GU L 328 del 30.10.2004, p. 73–76
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 11–14
(MT)
In force
30.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/73 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2004
che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Les Garrigues)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità spagnole hanno chiesto alcune modifiche dell’area geografica per la denominazione «Les Garrigues», registrata in qualità di denominazione d’origine protetta con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2). |
(2) |
Dall’esame della domanda di modifica è emerso che si tratta di modifiche non secondarie. |
(3) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’articolo 6. |
(4) |
Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d’opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(5) |
Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche figuranti nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).
(3) GU C 187 del 7.8.2003, pag. 7 (Les Garrigues).
ALLEGATO I
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
Modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta (articolo 9)
N. CE: ES/0070/24.1.1994
1. |
Denominazione registrata: «Les Garrigues» |
2. |
Modifiche richieste:
|
ALLEGATO II
SCHEDA CONSOLIDATA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92
«LES GARRIGUES»
N. CE: ES/0070/24.1.1994
DOP(X) IGP( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP e dell’IGP in oggetto sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione Europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro::
Nome |
: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España. |
Indirizzo |
: |
Po Infanta Isabel, 1 E-28071 – Madrid |
Tel. |
: |
(34-91) 347 53 94 |
Fax |
: |
(34-91) 347 54 10 |
2. Richiedente:
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto: olio d’oliva vergine – Classe 1.5
4. Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome: «Les Garrigues»
4.2. Descrizione: Olio d’oliva vergine ottenuto da olive delle varietà «Arbequina» e «Verdiell». Acidità inferiore a 0,5o; indice di perossido: 15; umidità inferiore a 0,1 %. Si distingue un tipo fruttato, verdognolo e dal sapore amaro mandorlato, e un tipo dolce, giallo e dal sapore dolce.
4.3. Zona geografica: Ubicata a sud-est della provincia di Lerida, comprende le comarche di Les Garrigues, El Segrià e L'Urgell. I comuni che rientrano in tale zona geografica sono i seguenti:
4.4. Prova dell’origine: L'olio si estrae in aziende registrate, sotto il controllo del Consejo Regulador, da olive di varietà autorizzate, provenienti da oliveti registrati.
4.5. Metodo di ottenimento: Estrazione dell'olio da olive sane e mondate mediante tecniche idonee di estrazione che non alterino le caratteristiche del prodotto.
4.6. Legame: Terreni di natura calcarea, sciolti, a tessitura argillo-limosa, di colore rossiccio od ocra. Clima continentale. Coltura, raccolta e metodo di ottenimento controllati.
4.7. Struttura di controllo:
Nome |
: |
Consejo Regulador D.O. «Les Garrigues» |
Indirizzo |
: |
Complex la Caparrella 97 1a planta. – E-25192 Lleida |
Tel. |
: |
(34-973) 28 04 70 |
Fax |
: |
(34-973) 26 04 27 |
Il Consejo Regulador per la denominazione d’origine controllata «les Garrigues» soddisfa i requisiti della norma EN 45011.
4.8. Etichettatura: Etichette autorizzate dal Consejo Regulador recanti la dicitura: «Denominación de Origen “Les Garrigues” aceite virgen» (Denominazione d’origine «Les Garrigues» olio vergine d’oliva). Le controetichette sono numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.
4.9. Condizioni nazionali (se del caso): Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970. Ordinanza del 10 marzo 1987, che disciplina la denominazione di origine «Borjas Blancas» e il relativo Consejo Regulador. Ordinanza del 9 agosto 1993, che sostituisce il nome della D.O. «Borjas Blancas» con quello della D.O. «Les Garrigues».
(1) Commissione europea – Direzione generale dell'agricoltura – Direzione B – Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.