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Document 32004R1865

Regolamento (CE) n. 1865/2004 della Commissione, del 27 ottobre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2004

GU L 325 del 28.10.2004, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1865/oj

28.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1865/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione per l'anno 2004 del contingente in questione è riportata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di ottobre 2004 e di utilizzazione per l'anno 2004:

a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004

Stati Uniti d'America

99,63

Thailandia

0 (1)

93,14

Australia

100

Altre origini

100


b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004

Stati Uniti d'America

94,90

Thailandia

99,72

Australia

3,32

Altre origini

100


c)   rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004

Thailandia

68,37

Australia

6,81

Guyana

0

Stati Uniti d'America

25

Altre origini

34,36


(1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


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