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Dokument 32004R1838

    Regolamento (CE) n. 1838/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

    GU L 322 del 23.10.2004, s. 3—3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 01/03/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1838/oj

    23.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1838/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2), la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1o luglio 2003.

    (2)

    Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o settembre 2004.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1o luglio 2003» sono sostituiti dai termini «1o settembre 2004».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).


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