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Document 32004R1807

Regolamento (CE) n. 1807/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

GU L 318 del 19.10.2004, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1807/oj

19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1807/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, qualora in uno Stato membro la produzione effettiva superi il quantitativo nazionale garantito corrispondente indicato al paragrafo 3 del medesimo articolo, occorre adeguare l’importo unitario dell'aiuto alla produzione previsto per tale Stato membro. Al fine di valutare l'entità del superamento occorre tenere conto delle stime della produzione di olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei coefficienti fissati rispettivamente per la Grecia nella decisione 2001/649/CE della Commissione (3), per la Spagna nella decisione 2001/650/CE della Commissione (4), per la Francia nella decisione 2001/648/CE della Commissione (5), per l'Italia nella decisione 2001/658/CE della Commissione (6) e per il Portogallo nella decisione 2001/670/CE della Commissione (7).

(2)

Secondo l'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima di produzione per la campagna considerata. Tale importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

(3)

Per stabilire la produzione stimata gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati relativi alle stime di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola per ogni campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione. Occorre determinare su tale base la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

(4)

Per stabilire l'importo dell'anticipo occorre tenere conto delle trattenute per il finanziamento delle azioni volte a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola previste dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 136/66 e dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (8).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata di olio d'oliva, compresa la produzione di cui al paragrafo 2, è pari a:

343 356 tonnellate per la Grecia,

1 591 330 tonnellate per la Spagna,

3 335 tonnellate per la Francia,

741 956 tonnellate per l’Italia,

34 473 tonnellate per il Portogallo.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:

13 000 tonnellate per la Grecia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

65 994 tonnellate per la Spagna, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %,

167 tonnellate per la Francia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

1 829 tonnellate per l'Italia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

787 tonnellate per il Portogallo, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %.

3.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato è pari a:

117,36 EUR/100 kg per la Grecia,

56,62 EUR/100 kg per la Spagna,

117,21 EUR/100 kg per la Francia,

86,26 EUR/100 kg per l’Italia,

117,36 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13).

(4)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(5)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(6)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(7)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(8)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.


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