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Document 32004R1804
Commission Regulation (EC) No 1804/2004 of 14 October 2004 amending the list of competent courts and redress procedures in Annexes I, II and III to Council Regulation (EC) No 1347/2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility of both spouses
Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
GU L 318 del 19.10.2004, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 262–263
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005; abrog. impl. da 32003R2201
19.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2004
che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000, le parti interessate possono richiedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro venga riconosciuta e dichiarata esecutiva anche in un altro Stato membro. |
(2) |
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 indicano i giudici che hanno competenza negli Stati membri per le istanze di dichiarazione di esecutività e per i ricorsi contro tali decisioni, elencando a tal fine i mezzi d’impugnazione. |
(3) |
Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti. |
(4) |
Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1347/2000, i testi che modificano gli elenchi dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione contenuti negli allegati I, II e III. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è modificato come segue:
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
L’allegato II è modificato come segue:
|
3) |
L’allegato III è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
António VITORINO
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19; regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.