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Document 32004R1798

    Regolamento (CE) n. 1798/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005

    GU L 317 del 16.10.2004, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1798/oj

    16.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/32


    REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2004

    relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

    visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori l'11 e 12 ottobre 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e di tutti gli altri paesi terzi.

    (2)

    È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 ottobre 2004 e trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005 e presentate dopo il 12 ottobre 2004 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.


    ALLEGATO I

    Origine dei prodotti

    Percentuale di attribuzione

    Cina

    Paesi terzi diversi da Cina e Argentina

    Argentina

    importatori tradizionali

    [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

    11,177 %

    100,000 %

    100,000 %

    nuovi importatori

    [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

    0,788 %

    48,475 %

    3,427 %

    «X»

    :

    Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

    «—»

    :

    Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


    ALLEGATO II

    Origine dei prodotti

    Date

    Cina

    Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina

    Argentina

    importatori tradizionali

    [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

    28.2.2005

    nuovi importatori

    [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

    28.2.2005

    3.1.2005

    3.1.2005


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