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Document 32004R1751
Commission Regulation (EC) No 1751/2004 of 8 October 2004 fixing the interest rates to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal for the EAGGF Guarantee Section accounting year 2005
Regolamento (CE) n. 1751/2004 della Commissione, dell'8 ottobre 2004, che stabilisce, per l'esercizio contabile 2005 del FEAOG sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio
Regolamento (CE) n. 1751/2004 della Commissione, dell'8 ottobre 2004, che stabilisce, per l'esercizio contabile 2005 del FEAOG sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio
GU L 312 del 9.10.2004, p. 9–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version:
01/10/2004
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9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2004 DELLA COMMISSIONE,
dell'8 ottobre 2004,
che stabilisce, per l'esercizio contabile 2005 del FEAOG sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEOAG, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita (2), il tasso d’interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3. |
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(2) |
La Commissione fissa questo tasso prima dell’inizio d’ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d’interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa. |
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(3) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d’interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d’interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d’interesse specifico. In mancanza della comunicazione di tali tassi da parte di uno Stato membro prima della fine dell'esercizio, il tasso dei costi d’interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d’interesse di riferimento di cui all’allegato del predetto regolamento. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le spese imputabili dell’esercizio 2005 del FEOAG, sezione garanzia:
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1) |
il tasso d’interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %; |
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2) |
il tasso d’interesse specifico di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, Portogallo, e la Svezia ed al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
(2) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14).