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Document 32004R1746
Commission Regulation (EC) No 1746/2004 of 6 October 2004 repealing Regulation (EC) No 1502/2004 prohibiting fishing for plaice by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (CE) n. 1746/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1502/2004 relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Regolamento (CE) n. 1746/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1502/2004 relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
GU L 311 del 8.10.2004, p. 25–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
8.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2004 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2004
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1502/2004 relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione (2) prevede la sospensione della pesca della passera nelle acque della zona CIEM VII f, g da parte delle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio. |
(2) |
A seguito di un trasferimento delle possibilità di pesca, il contingente assegnato al Belgio non risulta più esaurito. È quindi opportuno autorizzare la pesca della passera nelle acque della zona CIEM VII f, g da parte delle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della DG Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 275 del 25.8.2004, pag. 13.