EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1741

Regolamento (CE) n. 1741/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

GU L 311 del 8.10.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 5–5 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; abrogato da 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1741/oj

8.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Quando i titoli d’importazione sono utilizzati per fissare il dazio preferenziale all’importazione nell’ambito di contingenti tariffari può esistere un rischio di frode consistente nell’utilizzazione di titoli falsificati, specie nei casi in cui ci sia una forte differenza tra dazio pieno e dazio ridotto o dazio zero. Per ovviare a tale rischio di frode occorre creare un meccanismo di controllo dell’autenticità dei titoli presentati.

(2)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L’ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell’estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un’analisi di rischio, almeno l’1 % dei titoli presentati e non meno di due titoli all’anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all’organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).


Top