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Document 32004R1721

Regolamento (CE) n. 1721/2004 della Commissione, del 1° ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

GU L 306 del 2.10.2004, pp. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2004; abrog. impl. da 32004R1844

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1721/oj

2.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2004 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)   GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1469/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 20).

(3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(4)   GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

— dal 1o ottobre al 31 maggio

596 477

78.0020

— dal 1o giugno al 30 settembre

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

— dal 1o maggio al 31 ottobre

11 924

78.0075

— dal 1o novembre al 30 aprile

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

— dal 1o novembre al 30 giugno

1 357

78.0100

0709 90 70

Zucchine

— dal 1o gennaio al 31 dicembre

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Arance

— dal 1o dicembre al 31 maggio

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

— dal 1o novembre a fine febbraio

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

— dal 1o novembre a fine febbraio

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

— dal 1o giugno al 31 dicembre

342 761

78.0160

— dal 1o gennaio al 31 maggio

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

— dal 21 luglio al 20 novembre

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Mele

—dal 1o gennaio al 31 agosto

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

 

— dal 1o settembre al 31 dicembre

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

— dal 1o gennaio al 30 aprile

257 158

78.0235

— dal 1o luglio al 31 dicembre

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

— dal 1o giugno al 31 luglio

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

— dal 21 maggio al 10 agosto

32 863

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

— dall’11 giugno al 30 settembre

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

— dall’11 giugno al 30 settembre

51 276 »


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