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Document 32004R1704

    Regolamento (CE) n. 1704/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004

    GU L 305 del 1.10.2004, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1704/oj

    1.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/35


    REGOLAMENTO (CE) N. 1704/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2004

    che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004 della Commissione (2).

    (2)

    Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1666/2004, è opportuno modificare tali restituzioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (2)  GU L 294 del 17.9.2004, pag. 7.


    ALLEGATO

    IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2004

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Importo delle restituzioni

    1701 11 90 9100

    S00

    EUR/100 kg

    38,89 (1)

    1701 11 90 9910

    S00

    EUR/100 kg

    38,89 (1)

    1701 12 90 9100

    S00

    EUR/100 kg

    38,89 (1)

    1701 12 90 9910

    S00

    EUR/100 kg

    38,89 (1)

    1701 91 00 9000

    S00

    EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

    0,4228

    1701 99 10 9100

    S00

    EUR/100 kg

    42,28

    1701 99 10 9910

    S00

    EUR/100 kg

    42,28

    1701 99 10 9950

    S00

    EUR/100 kg

    42,28

    1701 99 90 9100

    S00

    EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

    0,4228

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

    Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

    S00

    :

    tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


    (1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


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