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Document 32004R1700
Commission Regulation (EC) No 1700/2004 of 29 September 2004 prohibiting fishing for herring by vessels flying the flag of Germany
Regolamento (CE) n. 1700/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Germania
Regolamento (CE) n. 1700/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Germania
GU L 305 del 1.10.2004, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
1.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1700/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2004
relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di aringa per il 2004 (2). |
(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004.
La pesca dell'aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.