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Document 32004R1686

    Regolamento (CE) n. 1686/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

    GU L 303 del 30.9.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1686/oj

    30.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 2004

    che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l’11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio (3), prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali.

    (2)

    Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali.

    (3)

    I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9.

    (4)

    È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.

    (5)

    È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Pascal LAMY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.

    (3)  GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.


    ALLEGATO

    743 MACAO

    Adeguamento per il 2004: riporto dal 2003

    Gruppo

    Categ.

    Unità

    Limite 2004

    Limite derivante dagli adeguamenti precedenti

    Quantità

    %

    Flessibilità

    Limite

    IB

    7

    pezzi

    5 907 000

    6 261 420

    295 350

    5,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    6 556 770

    IB

    8

    pezzi

    8 257 000

    5 641 148

    412 850

    5,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    6 053 998

    IIB

    13

    pezzi

    9 446 000

    10 107 220

    377 840

    4,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    10 485 060

    IIB

    16

    pezzi

    508 000

    543 560

    25 400

    5,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    568 960

    IIB

    26

    pezzi

    1 322 000

    1 414 540

    66 100

    5,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    1 480 640

    IIB

    31

    pezzi

    10 789 000

    11 544 230

    539 450

    5,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    12 083 680

    IIB

    78

    kg

    2 115 000

    2 263 050

    105 750

    5,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    2 368 800

    IIB

    83

    kg

    517 000

    553 190

    15 510

    3,0

    Trasferimento dall’anno 2003

    568 700


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