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Document 32004R1686

Regolamento (CE) n. 1686/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

GU L 303 del 30.9.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1686/oj

30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l’11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio (3), prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali.

(2)

Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali.

(3)

I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9.

(4)

È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.

(5)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.

(3)  GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.


ALLEGATO

743 MACAO

Adeguamento per il 2004: riporto dal 2003

Gruppo

Categ.

Unità

Limite 2004

Limite derivante dagli adeguamenti precedenti

Quantità

%

Flessibilità

Limite

IB

7

pezzi

5 907 000

6 261 420

295 350

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

6 556 770

IB

8

pezzi

8 257 000

5 641 148

412 850

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

6 053 998

IIB

13

pezzi

9 446 000

10 107 220

377 840

4,0

Trasferimento dall’anno 2003

10 485 060

IIB

16

pezzi

508 000

543 560

25 400

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

568 960

IIB

26

pezzi

1 322 000

1 414 540

66 100

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

1 480 640

IIB

31

pezzi

10 789 000

11 544 230

539 450

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

12 083 680

IIB

78

kg

2 115 000

2 263 050

105 750

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

2 368 800

IIB

83

kg

517 000

553 190

15 510

3,0

Trasferimento dall’anno 2003

568 700


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