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Document 32004R1685

Regolamento (CE) n. 1685/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1327/2004 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005

GU L 303 del 30.9.2004, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1685/oj

30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1327/2004 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), e in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l’articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione (2) stabilisce i termini di presentazione delle offerte per le gare parziali. Poiché il 1o e il 2 novembre sono giorni festivi nella maggior parte degli Stati membri, per ragioni amministrative e di buona gestione la gara di giovedì 4 novembre non avrà luogo. È necessario pertanto modificare l’articolo 4, paragrafo 2.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1327/2004 il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

11 e 25 novembre 2004,».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.


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