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Document 32004R1638

Regolamento (CE) n. 1638/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per tener conto dei regolamenti (CE) n. 2031/2001 e (CE) n. 1789/2003 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 295 del 18.9.2004, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1638/oj

18.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1638/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per tener conto dei regolamenti (CE) n. 2031/2001 e (CE) n. 1789/2003 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 2031/2001, del 6 agosto 2001 (2), e (CE) n. 1789/2003, dell’11 settembre 2003 (3), della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4) hanno modificato la nomenclatura per talune conserve di frutta e succhi di frutta, nonché per il ferrocromo di cui al regolamento (CE) n. 2793/1999.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2031/2001 e (CE) n. 1789/2003.

(3)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella seconda colonna dell’allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 sono inserite le seguenti modifiche:

a)

al numero 09.1813:

i codici NC 2008 40 91 e 2008 40 99 sono sostituiti dal codice NC 2008 40 90,

i codici NC 2008 70 94 e 2008 70 99 sono sostituiti dal codice NC 2008 70 98;

b)

al numero 09.1821:

il codice NC 2009 40 30 è sostituito dai codici NC 2009 41 10 e 2009 49 30,

i codici NC da 2009 70 11 a 2009 70 99 sono sostituiti dai codici NC 2009 71 10, 2009 71 91, 2009 71 99, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 79 30, 2009 79 91, 2009 79 93, 2009 79 99;

c)

al numero 09.1827:

i codici NC 7202 41 91 e 7202 41 99 sono sostituiti dal codice NC 7202 41 90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, lettera b), è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. L’articolo 1, lettere a) e c), è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2002 (GU L 28 del 30.1.2002, pag. 1).

(2)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).


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