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Document 32004R1611

Regolamento (CE) n. 1611/2004 della Commissione, del 15 settembre 2004, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

GU L 293 del 16.9.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1611/oj

16.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1611/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 88 000 t di granturco per la campagna 2004/05.

(2)

I quantitativi chiesti in data 13 settembre 2004, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 settembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,0518166 dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.


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