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Document 32004R1603
Commission Regulation (EC) No 1603/2004 of 14 September 2004 fixing the export refunds on poultrymeat applicable from 15 September 2004
Regolamento (CE) n. 1603/2004 della Commissione, del 14 settembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004
Regolamento (CE) n. 1603/2004 della Commissione, del 14 settembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004
GU L 292 del 15.9.2004, p. 10–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale. |
(3) |
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (3). |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.
Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(3) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,80 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,80 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,80 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,80 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
1,70 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
1,70 |
||
0207 12 10 9900 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 10 9900 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9190 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9190 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9990 |
V01 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
0207 12 90 9990 |
A24 |
EUR/100 kg |
45,00 |
||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|