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Document 32004R1573

    Regolamento (CE) n. 1573/2004 della Commissione, del 6 settembre 2004, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    GU L 287 del 8.9.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1573/oj

    8.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 287/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 6 settembre 2004

    relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di sogliola per il 2004 (2).

    (2)

    Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

    (3)

    Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

    La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM II, Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Jörgen HOLMQUIST

    Direttore generale della Pesca


    (1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).


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