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Document 32004R1558

Regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 283 del 2.9.2004, pp. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, pp. 115–116 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. impl. da 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1558/oj

2.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del «Codex alimentarius», occorre rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, figuranti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2), e nella nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva (3) rende necessaria la revisione della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(3)

È, pertanto, necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(2)   GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).

(3)   GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.


ALLEGATO

Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

La nota complementare 2 B, punto I, è modificata come segue:

Il testo della lettera g) è così modificato:

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;».


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