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Document 32004R1516
Commission Regulation (EC) No 1516/2004 of 25 August 2004 amending Council Regulation (EC) No 131/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan
Regolamento (CE) n. 1516/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
Regolamento (CE) n. 1516/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
GU L 278 del 27.8.2004, pp. 15–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 146–151
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; abrogato da 32014R0747
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27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
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(2) |
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto. |
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(3) |
Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 21 del 28.1.2004, pag.1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1353/2004 (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato come segue:
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1) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:
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2) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:
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3) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Italia e Lussemburgo:
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4) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:
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5) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Austria e Portogallo:
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6) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:
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7) |
Il testo seguente è aggiunto dopo le voci corrispondenti al Regno Unito:
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