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Document 32004R1472

    Regolamento (CE) n. 1472/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1874/2003 relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE(Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 271 del 19.8.2004, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2006; abrog. impl. da 32006R0546

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1472/oj

    19.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/26


    REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1874/2003 relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), e in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione 1, lettera b), punto ii) dello stesso,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede l'approvazione di programmi nazionali degli Stati membri di lotta contro lo scrapie, purché tali programmi rispondano a determinati criteri stabiliti in detto regolamento. In base a quest'ultimo vanno inoltre definite garanzie addizionali che possono essere richieste ai fini del commercio intracomunitario e delle importazioni conformemente a detto regolamento.

    (2)

    La decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), stabilisce che ogni Stato membro introduca un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in determinate razze ovine. La decisione prevede inoltre la possibilità di deroga all'obbligo per gli Stati membri di istituire un programma di allevamento sulla base di un programma nazionale di lotta contro lo scrapie, presentato ed approvato in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevede la sorveglianza attiva e permanente degli ovini e caprini morti in azienda per tutte le greggi dello Stato membro interessato.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione (3) approva i programmi nazionali della Danimarca e della Svezia di lotta contro lo scrapie.

    (4)

    Il 28 marzo 2004, la Finlandia ha presentato un programma di lotta nazionale contro lo scrapie destinata a soddisfare i criteri fissati nel regolamento (CE) n. 999/2001 e la Finlandia presenta una bassa prevalenza dello scrapie nel suo territorio. Di conseguenza, il programma nazionale di lotta contro lo scrapie della Finlandia va approvato.

    (5)

    Sulla base del suo programma nazionale di lotta contro lo scrapie, va accordata alla Finlandia una deroga all'obbligo di istituire un programma d'allevamento, quale previsto dalla decisione 2003/100/CE. Inoltre le garanzie addizionali riguardanti gli scambi commerciali di cui all'allegato VIII, capitolo A e allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2000 e fissate nel regolamento (CE) n. 1874/2003, e tutte le altre disposizioni previste dal regolamento dovrebbero applicarsi alla Finlandia.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 1874/2003 dovrebbe perciò essere modificato di conseguenza.

    (7)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1874/2003 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).

    (2)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

    (3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato

     

    Danimarca

     

    Finlandia

     

    Svezia»

    .

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