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Document 32004R1445
Commission Regulation (EC) No 1445/2004 of 12 August 2004 fixing the maximum reduction in the duty on maize imported in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1341/2004
Regolamento (CE) n. 1445/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004
Regolamento (CE) n. 1445/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004
GU L 266 del 13.8.2004, p. 10–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2004
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1341/2004 della Commissione (2) |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 5 al 12 agosto 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,80 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 82 500 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 249 del 23.7.2004, pag. 7.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).