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Document 32004R1428

    Regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione del 9 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

    GU L 263 del 10.8.2004, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1428/oj

    10.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 42, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le modalità relative al taglio dei vini bianchi e dei vini rossi nelle zone in cui tale pratica era tradizionale. Questa pratica è ormai vietata in Spagna dal 1o agosto 2003. Le norme specifiche relative al taglio di tali vini in Spagna previste all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) non hanno più ragion d'essere. Occorre pertanto sopprimere tale articolo.

    (2)

    Le autorità francesi hanno recentemente designato come «vins de pays» cinque vini francesi con indicazione geografica aventi un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri residui superiore a 45 g/l, per la cui conservazione in buone condizioni qualitative è necessario un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 300 mg/l. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XII, primo capoverso, lettera a), quinto trattino del regolamento (CE) n. 1622/2000.

    (3)

    Un v.q.p.r.d. italiano e due v.q.p.r.d. francesi recentemente riconosciuti dalle autorità francesi, soggetti a condizioni particolari di produzione e con un tenore di zuccheri residui superiore a 5 grammi per litro, necessitano per la conservazione in buone condizioni qualitative di un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 400 mg/l. Lo stesso vale per i v.q.p.r.d. lussemburghesi per i quali sono state recentemente fissate le condizioni particolari di produzione che consentono loro di recare le menzioni «vendanges tardives», «vin de glace» o «vin de paille». Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco dei vini dalle caratteristiche analoghe figurante nell'allegato XII, primo capoverso, lettera b), del regolamento (CE) n. 1622/2000.

    (4)

    Alcuni v.q.p.r.d. francesi e lussemburghesi e un v.q.p.r.d. spagnolo, le cui condizioni particolari di produzione sono state recentemente fissate o modificate, sono elaborati secondo metodi particolari e presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato V, sezione B del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma inferiore, a seconda dei casi, a 25, 30 o 35 milliequivalenti per litro. Tali vini devono essere pertanto aggiunti agli elenchi di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000.

    (5)

    Alcuni vini austriaci provenienti dalla vendemmia 2003 che soddisfano le condizioni per recare la menzione «Eiswein» presentano un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato XIII, lettera d), del regolamento (CE) n. 1622/2000 ma inferiore a 40 milliequivalenti per litro, a causa delle condizioni climatiche eccezionali che hanno caratterizzato la vendemmia 2003. Tali vini dell'annata 2003 devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XIII, lettera d), secondo trattino, del suddetto regolamento.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

    1)

    L'articolo 36 è soppresso.

    2)

    L'allegato XII è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

    3)

    L'allegato XIII è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


    ALLEGATO I

    L'allegato XII, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

    1)

    Alla lettera a), quinto trattino, sono aggiunti i seguenti sottotrattini:

    «—

    Vin de pays du Jardin de la France,

    Vin de pays Portes de Méditerranée,

    Vin de pays des comtés rhodaniens,

    Vins de pays des côtes de Thongue,

    Vins de pays de la Côte Vermeille».

    2)

    Il testo della lettera b) è modificato come segue:

    a)

    il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata “Alsace”, “Alsace grand cru” seguite dalla menzione “vendanges tardives” o “sélection de grains nobles”, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon seguite dal nome del comune di origine, Coteaux du Layon seguita dal nome “Chaume”, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh e Saussignac,»;

    b)

    dopo il quarto trattino sono aggiunti i due trattini seguenti:

    «—

    i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Albana di Romagna” che recano la menzione “passito”,

    i v.q.p.r.d. lussemburghesi che recano le menzioni “vendanges tardives”, “vin de glace” o “vin de paille”.»


    ALLEGATO II

    L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

    1)

    Il testo della lettera b) è modificato come segue:

    a)

    al primo capoverso sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

    Graves supérieurs,

    Saussignac,»;

    b)

    al terzo capoverso è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    Muscat du Cap Corse,».

    2)

    Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

    «d)

    per i vini austriaci:

    a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Beerenauslese” e “Eiswein”, ad eccezione dei vini della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”,

    a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Ausbruch”, «Trockenbeerenauslese» e “Strohwein” e per quelli della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”;».

    3)

    Il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

    «f)

    per i vini spagnoli:

    a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendimia tardía”,

    a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”;».

    4)

    È aggiunta la seguente lettera n):

    «n)

    per i vini lussemburghesi:

    a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendanges tardives”,

    a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “vin de paille” e “vin de glace”.»


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