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Документ 32004R1410

Regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96

GU L 256 del 3.8.2004г., стр. 13—14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1410/oj

3.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1410/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2004 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 1 000 000 tonnellate di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco.

(2)

Poiché la gara è indetta per l’esportazione verso tutti i paesi terzi, è opportuno semplificare la procedura di svincolo della cauzione d’esportazione.

(3)

Nell’attuale situazione di mercato, occorre modificare la gara permanente per tenere conto delle partite più vecchie disponibili.

(4)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1185/2004 è così modificato:

1)

Nell’articolo 8, sono soppressi il secondo e il terzo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 3.

2)

L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’articolo 1 si applica a partire dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio

Quantitativi

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

179 979

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

820 016

 

999 995

»

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