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Document 32004R1348

    Regolamento (CE) n. 1348/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    GU L 250 del 24.7.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1348/oj

    24.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 250/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 2004

    che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

    (2)

    L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1317/2004 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Italia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1317/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, in Svezia e Regno Unito.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1317/2004 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2004 (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 4).

    (3)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 9.


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