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Document 32004R1325

    Regolamento (CE) n. 1325/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    GU L 246 del 20.7.2004, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/09/2004; abrog. impl. da 32004R1651

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1325/oj

    20.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/21


    REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2004

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 15, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (2), stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l’importo dell’aiuto.

    (2)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

    (3)

    Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «6,00 EUR» è sostituito dall’importo «4,80 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 5).


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