Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1247

    Regolamento (CE) n. 1247/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

    GU L 237 del 8.7.2004, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1247/oj

    8.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 237/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2004

    che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2305/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 300 000 t per l'importazione di orzo di cui al codice NC 1003 00.

    (2)

    I quantitativi chiesti in data 5 luglio 2004, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ciascuna domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente tariffario di orzo presentata e trasmessa alla Commissione il 5 luglio 2004 conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è soddisfatta nei limiti dello 0,120440 dei quantitativi chiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.


    Top