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Document 32004R1207

    Regolamento (CE) n. 1207/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che modifica i dazi all’importazione nel settore dei cereali

    GU L 230 del 30.6.2004, p. 52–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1207/oj

    30.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 230/52


    REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2004

    che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1114/2004 (3).

    (2)

    L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1114/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1114/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura


    (1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

    (3)  GU L 214 del 16.6.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1189/2004 (GU L 228 del 29.6.2004, pag. 3).


    ALLEGATO I

    Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazi all'importazione (1)

    (in EUR/t)

    1001 10 00

    Frumento (grano) duro di qualità elevata

    0,00

    di qualità media

    0,00

    di bassa qualità

    9,06

    1001 90 91

    Frumento (grano) tenero destinato alla semina

    0,00

    ex 1001 90 99

    Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

    0,00

    1002 00 00

    Segala

    29,47

    1005 10 90

    Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

    44,23

    1005 90 00

    Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

    44,23

    1007 00 90

    Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

    29,47


    (1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

    3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

    2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

    (2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


    ALLEGATO II

    Elementi di calcolo dei dazi

    periodo dal 15.6.2004 al 28.6.2004

    1.

    Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Quotazioni borsistiche

    Minneapolis

    Chicago

    Minneapolis

    Minneapolis

    Minneapolis

    Minneapolis

    Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

    HRS2 (14 %)

    YC3

    HAD2

    qualità media (1)

    qualità bassa (2)

    US barley 2

    Quotazione (EUR/t)

    138,61 (3)

    91,55

    155,80 (4)

    145,80 (4)

    125,80 (4)

    106,14 (4)

    Premio sul Golfo (EUR/t)

    9,56

     

     

    Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

    9,13

     

     

    2.

    Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 31,52 EUR/t.

    3.

    Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

    0,00 EUR/t (HRW2)

    0,00 EUR/t (SRW2).


    (1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (4)  Fob Duluth.


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