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Document 32004R1199
Commission Regulation (EC) No 1199/2004 of 29 June 2004 determining the extent to which applications lodged in June 2004 for import licences for certain poultrymeat sector products pursuant to Regulation (EC) No 2497/96 can be accepted
Regolamento (CE) n. 1199/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
Regolamento (CE) n. 1199/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
GU L 230 del 30.6.2004, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2004
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settmebre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 diciembre 2004 (in t) |
I1 |
30,30 |
360,50 |
I2 |
100,00 |
128,75 |