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Document 32004R1197
Commission Regulation (EC) No 1197/2004 of 29 June 2004 determining the extent to which applications lodged in June 2004 for import licences for certain egg sector products and poultrymeat pursuant to Regulations (EC) No 593/2004 and (EC) No 1251/96 can be accepted
Regolamento (CE) n. 1197/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
Regolamento (CE) n. 1197/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
GU L 230 del 30.6.2004, pp. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
30.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2004
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 (in t) |
|
E1 |
100,00 |
67 300,00 |
|
E2 |
48,69 |
1 750,00 |
|
E3 |
100,00 |
7 161,58 |
|
P1 |
96,27 |
1 550,00 |
|
P2 |
100,00 |
1 976,00 |
|
P3 |
2,12 |
175,00 |
|
P4 |
6,17 |
250,00 |