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Document 32004R1147
Commission Regulation (EC) No 1147/2004 of 22 June 2004 determining the quantity of certain products in the milk and milk products sector available for the second half of 2004 under quotas opened by the Community on the basis of an import licence alone
Regolamento (CE) n. 1147/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo
Regolamento (CE) n. 1147/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo
GU L 222 del 23.6.2004, p. 12–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2004
che determina la quantità disponibile per il secondo semestre 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1o luglio e il 31 dicembre 2004 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato del regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).
(3) GU L 17 del 24.1.2004, pag. 20.
(4) GU L 28 del 31.1.2004, pag. 11.
ALLEGATO I. A
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4590 |
34 000 |
09.4591 |
2 650 |
09.4592 |
9 200 |
09.4593 |
2 600 |
09.4594 |
10 000 |
09.4595 |
7 500 |
09.4596 |
9 750 |
09.4599 |
5 000 |
ALLEGATO I. B
5. Prodotti originari della Romania
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4758 |
1 400 |
6. Prodotti originari della Bulgaria
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4660 |
3 350 |
09.4675 |
250 |
ALLEGATO I. C
Prodotti originari dei paesi ACP
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4026 |
1 000 |
09.4027 |
1 000 |
ALLEGATO I. D
Prodotti originari della Turchia
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4101 |
1 315 |
ALLEGATO I. E
Prodotti originari delľAfrica del Sud
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4151 |
5 340 |
ALLEGATO I. F
Prodotti originari della Svizzera
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4155 |
1 000 |
09.4156 |
2 750 |
ALLEGATO I. G
Prodotti originari della Giordania
Numero di contingente |
Coefficiente di atribuzione |
09.4159 |
100 |
ALLEGATO I. H
Prodotti originari della Norvegia
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4781 |
1 733,5 |
09.4782 |
266,5 |