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Document 32004R0959
Commission Regulation (EC) No 959/2004 of 11 May 2004 concerning the issue of import licences for certain preserved mushrooms
Regolamento (CE) n. 959/2004 della Commissione, dell’11 maggio 2004, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
Regolamento (CE) n. 959/2004 della Commissione, dell’11 maggio 2004, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
GU L 177 del 12.5.2004, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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12.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 959/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2004
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi (1) in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive. |
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(2) |
I quantitativi richiesti il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive. |
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(3) |
I quantitativi richiesti il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina in data 3 e 4 maggio 2004 e comunicati alla Commissione il 6 maggio 2004, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per l'88,29 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina in data 3 e 4 maggio 2004 e comunicati alla Commissione il 6 maggio 2004, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 10,68 % del quantitativo richiesto.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).