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Document 32004R0879

    Regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 162 del 30.4.2004, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/879/oj

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/65


    REGOLAMENTO (CE) N. 879/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2004

    relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (2) del Consiglio, in particolare gli articoli 3 e 9e, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.

    (2)

    Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524, che include i microrganismi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato può essere concessa qualora vengano soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva e sia ragionevole presumere, alla luce dei risultati disponibili, che abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a di tale direttiva quando viene utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo non superiore a quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.

    (3)

    L'impiego del preparato di microrganismi Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti e per i bovini da ingrasso per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1411/1999 (3).

    (4)

    Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale additivo per le vacche da latte.

    (5)

    Dalla valutazione della domanda di autorizzazione del nuovo impiego di questo additivo risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione provvisoria.

    (6)

    Il 27 gennaio 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi) ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza di detto additivo per le vacche da latte nelle condizioni di impiego prescritte nell'allegato del presente regolamento.

    (7)

    È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione provvisoria per l'impiego di questo additivo per le vacche da latte per un periodo di quattro anni.

    (8)

    La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4).

    (9)

    Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato appartenente al gruppo «microrganismi» contenuto nell'allegato è autorizzato provvisoriamente ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2)  GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

    (4)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    (ovvero n. CE.)

    Additivo

    Denominazione chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di alimento completo

    Microrganismi

    14

    Saccharomyces cerevisiae

    MUCL 39 885

    Preparato di Saccharomyces cerevisiae, contenente almeno:

    Polvere, granulati tondi e ovali:

    1 × 109 CFU/g di additivo

    Vacche da latte

    1,23 × 109

    2,33 × 109

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    La quantità Saccharomyces cerevisiae nella dose giornaliera non deve superare 8,4 × 109 CFU per 100 kg di peso corporeo fino a 600 kg. Per un peso superiore a 600 kg aggiungere 0,9 × 109 CFU per ogni 100 kg supplementari.

    3.5.20.07


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