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Document 32004R0826

    Regolamento (CE) n. 826/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

    GU L 127 del 29.4.2004, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2005; abrogato da 32005R0919

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/826/oj

    32004R0826

    Regolamento (CE) n. 826/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

    Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0019 - 0020


    Regolamento (CE) n. 826/2004 del Consiglio

    del 26 aprile 2004

    che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.

    (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1994 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del tonno rosso dell'Atlantico.

    (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonno rosso dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano tonno rosso dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

    (4) L'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Guinea equatoriale e della Sierra Leone per la pesca del tonno rosso dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.

    (5) Le importazioni di tonno rosso originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale da parte della Comunità sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2092/2000, che vieta le importazioni di tonno rosso da questi tre paesi.

    (6) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dall'Honduras di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

    (7) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il Belize per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abolire, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dal Belize di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

    (8) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Guinea equatoriale e la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno rosso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

    (9) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione dalla Sierra Leone di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato e per continuare a vietare le importazioni dalla Guinea equatoriale di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse dovrebbero pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia.

    (10) Le misure suddette sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali.

    (11) A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2092/2000 e sostituirlo col presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento per " importazione" si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(1).

    Articolo 2

    1. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 35 00, ex 0302 70 00, 0303 45 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80.

    2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato a base del tonno rosso di cui al paragrafo 1 classificato ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

    Articolo 3

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro quattordici giorni a decorrere da tale data.

    Articolo 4

    1. Il regolamento (CE) n. 2092/2000 è abrogato.

    2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Cowen

    (1) GU L 249 del 4.10.2000, pag. 1.

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