EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0806

Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

GU L 143 del 30.4.2004, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/806/oj

32004R0806

Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 30/04/2004 pag. 0040 - 0045


Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 aprile 2004

sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

considerando quanto segue:

(1) La parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015.

(2) Due terzi dei bambini non scolarizzati sono di sesso femminile. Le percentuali di accesso alla scuola, fra le bambine, permangono inferiori a quelle dei maschi e i tassi di abbandono della scuola sono superiori tra le bambine.

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato l'azione della Comunità a norma di detto articolo, compresa la politica nel settore della cooperazione allo sviluppo, deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne.

(4) Le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo. È pertanto indispensabile promuovere la parità fra i sessi onde raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà entro il 2015.

(5) Per arrivare alla parità fra donne e uomini di tutte le età, la cui importanza per una lotta efficace contro la povertà è stata ampiamente riconosciuta, è necessario combinare questo obiettivo con misure specifiche a favore delle donne, indipendentemente dall'età, nell'ambito di una strategia d'integrazione delle questioni di genere.

(6) Il contributo delle donne allo sviluppo è condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attività e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l'intera società. L'importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha riconosciuto, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni è indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace.

(7) La Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessità di agire per eliminare gli ostacoli a livello mondiale alla parità fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine.

(8) I firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo.

(9) Il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo(2), intende promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparità fra i sessi. Al tempo stesso, la parità uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Detto regolamento è scaduto il 31 dicembre 2003.

(10) La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, adottata il 10 novembre 2000, definisce la parità fra i sessi una questione trasversale.

(11) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 giugno 2001 sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità definisce il quadro di attuazione per detta integrazione. Il programma d'azione è stato approvato dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 novembre 2001.

(12) Nella risoluzione del 25 aprile 2002(3) sul programma d'azione suddetto il Parlamento europeo ha ribadito quanto sia importante integrare le questioni di genere per arrivare alla parità fra i sessi e migliorare la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

(13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4). In generale, il finanziamento CE in materia di sviluppo dovrebbe contribuire anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica trasversale.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(15) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire la promozione della parità fra i sessi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento è inteso ad attuare misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

A tal fine, la Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenze adeguate onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati nei paesi via di sviluppo.

2. Il sostegno comunitario completa e rafforza la politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a) "l'integrazione delle questioni di genere" riguarda la pianificazione, la (ri)organizzazione, il miglioramento e la valutazione dei processi politici, affinché la prospettiva della parità fra i sessi sia integrata dalle persone normalmente coinvolte in tutte le politiche, strategie e interventi di sviluppo, a tutti i livelli e in tutte le fasi;

b) si possono adottare o mantenere misure specifiche volte a evitare o a compensare le discriminazioni legate al sesso onde garantire di fatto la parità tra uomini e donne; le misure suddette devono mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nel settore contemplato dal presente regolamento.

Articolo 3

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, alla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino adottate in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne, al documento conclusivo della sessione speciale dell'assemblea generale "Donne 2000: eguaglianza sessuale sviluppo e pace per il ventunesimo secolo", il presente regolamento si prefigge di:

a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne di tutte le età, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;

b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte ad assumere la responsabilità e l'iniziativa di promuovere la parità tra i sessi.

Articolo 4

1. Fra le attività di promozione della parità fra i sessi che potrebbero essere finanziate figura il sostegno:

a) alle misure specifiche riguardanti l'accesso e il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, la salute, le attività economiche e sociali, il lavoro e le infrastrutture, nonché la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni politiche;

b) alla promozione della raccolta, della diffusione, dell'analisi e del miglioramento di statistiche disaggregate per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi ex ante e a posteriori, studi tematici, indicatori qualitativi e quantitativi e altri strumenti operativi;

c) alle azioni di sensibilizzazione e di propaganda e alla creazione di reti di partner nell'ambito della parità fra i sessi;

d) alle attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali responsabili del processo di sviluppo nei paesi partner, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

2. Gli strumenti da finanziare nel quadro delle attività di cui al paragrafo 1, possono consistere in:

a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;

b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, l'istruzione, la formazione, la società dell'informazione o altri servizi;

c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

3. I finanziamenti comunitari possono coprire:

a) i progetti di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili; e

b) le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario, comprese le spese correnti di gestione e manutenzione, che non dovrebbero superare i costi previsti per le spese amministrative.

Di norma le sovvenzioni per il funzionamento saranno erogate in modo decrescente.

Articolo 5

In sede di selezione e di esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si cercherà in particolare di:

a) potenziare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno della strategia di integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie;

b) rafforzare i partenariati strategici e avviare una cooperazione transnazionale, che si aggiungerà, in particolare, alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi;

c) programmare gli interventi in modo da ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e un impatto sostenibile;

d) definire chiaramente obiettivi e indicatori e sorvegliarne l'andamento;

e) promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali le malattie legate alla povertà, in particolare i programmi in materia di HIV/AIDS, le misure intese a combattere la violenza, la questione relativa alle bambine e alle ragazze, l'istruzione e la formazione delle donne di tutte le età, gli anziani e l'ambiente, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti, la democratizzazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale;

f) integrare le questioni di genere tra le sei aree prioritarie della politica di sviluppo comunitaria;

g) prestare necessariamente particolare attenzione all'istruzione delle bambine e al fatto che si può iniziare a rimediare all'assenza di pari opportunità per le bambine assumendo e formando insegnanti di sesso femminile a livello locale.

CAPITOLO II

ESECUZIONE DEGLI AIUTI

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari di cui al presente regolamento sono concessi tramite sovvenzioni o convenzioni.

2. La sovvenzione può coprire la totalità delle spese solo qualora sia dimostrato che la stessa è indispensabile alla realizzazione dell'azione, fatta eccezione per le azioni che dipendono dall'esecuzione di accordi finanziari con paesi terzi o le azioni gestite da organizzazioni internazionali. Diversamente, per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei beneficiari di cui all'articolo 7. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si tiene conto della capacità dei partner e della natura dell'azione.

3. I contratti con i beneficiari possono coprire il finanziamento delle loro spese di funzionamento, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

4. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, in particolare gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo internazionali o regionali o le istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale;

b) comunità locali, ONG, in particolare quelle impegnate nel settore della parità dei sessi, associazioni di donne, organizzazioni a base comunitaria, sindacati e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro;

c) settore privato locale;

d) organizzazioni regionali;

e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico/settore privato;

f) istituti di ricerca e sviluppo e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria comunitaria prestata tramite sovvenzione è riservata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché tale sede sia effettivamente l'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, la sede in questione può essere ubicata in un altro paese terzo. Si privilegeranno le strutture endogene atte a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni di genere.

Articolo 8

1. Quando le azioni comportano accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti o altri oneri non sia a carico della Comunità.

2. Ogni accordo di finanziamento, di sovvenzione, o contratto concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete procedure definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6).

3. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e l'attribuzione dei contratti di fornitura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi assimilati e di tutti i paesi in via di sviluppo. È aperta a condizioni di reciprocità ad altri paesi terzi. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere estesa ad altri paesi terzi.

2. Le forniture provengono dagli Stati membri, dal paese beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo. Nei casi di cui al paragrafo 1, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

Articolo 10

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di queste azioni, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle per cui è proposto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco dell'esecuzione delle azioni, attraverso periodici incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, le autorità locali e gli altri organi decentrati nel paese beneficiario.

2. La Commissione dovrebbe trattare la questione del genere quale punto permanente all'ordine del giorno durante le riunioni con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi partner onde dare maggiore risalto alle questioni di genere nei settori emergenti della cooperazione allo sviluppo.

3. La Commissione deve tener conto delle esperienze degli Stati membri, di altri donatori e paesi partner nei settori dell'integrazione delle questioni di genere e dell'emancipazione delle donne.

4. La Commissione può prendere, unitamente agli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri donatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 11

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2004-2006 è pari a 9 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è pluriennale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi una volta all'anno nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario.

2. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV

RELAZIONI

Articolo 15

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta, nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di sviluppo comunitaria, informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente.

Nella sintesi figurano, in particolare, informazioni sugli aspetti positivi e negativi e sui risultati delle azioni, i soggetti con i quali sono stati conclusi i contratti e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

2. Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del presente regolamento e sulle eventuali modifiche.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Roche

(1) Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3) GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.

(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Top