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Document 32004R0771

Regolamento (CE) n. 771/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, recante misure transitorie intese a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive in seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 123 del 27.4.2004, pp. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/771/oj

32004R0771

Regolamento (CE) n. 771/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, recante misure transitorie intese a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive in seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0007 - 0010


Regolamento (CE) n. 771/2004 della Commissione

del 23 aprile 2004

recante misure transitorie intese a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive in seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione(2) e la decisione 2002/928/CE della Commissione(3) contengono disposizioni relative alla non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca da parte degli Stati membri delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

(2) L'Ungheria ha chiesto misure transitorie per talune sostanze attive in modo da eliminare gradualmente la produzione o da poter presentare un fascicolo conforme ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le eventuali misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime in vigore nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa fitosanitaria dovranno essere limitate ad un periodo di tre anni dalla data di adesione.

(4) Alcuni nuovi Stati membri hanno informato la Commissione della presenza sul loro mercato di sostanze attive che non sono commercializzate negli Stati membri attuali. È opportuno disporre che anche tali sostanze attive possano rimanere sul mercato in modo da essere riesaminate nel quadro della quarta fase del programma di riesame.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono coformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri menzionati nella colonna B dell'allegato I provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A siano revocate entro le date indicate nella colonna C.

Gli Stati membri provvedono affinché il mantenimento dell'impiego sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute dell'uomo o degli animali e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente.

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare o riautorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contententi le sostanze attive elencate nell'allegato II fino al 30 aprile 2007, a meno che venga deciso anteriormente a tale data di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

(2) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 21).

(3) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53.

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

- (1R)-1,3,3-trimetil-4,6-diossatriciclo[3.3.1.02,7]nonano (lineatin)

- (3-benziloxicarbonil-metil)-2-benzotiazolinone (Benzolinone)

- (E)-2-Metil-6-metilene-2,7-octadien-1-ol(myrcenol)

- (E)-2-Metil-6-metilene-3,7-octadien-2-ol(isomyrcenol)

- (E,Z)-8,10-tetradecadienil

- 1, 3, 5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina

- 1-Metossi-4-propenilbenzene (Anetolo)

- 1-Metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (Terpinolene)

- 2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alpha-Pinen)

- 2-etil-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan (chalcogran)

- 2-idrossietil butil solfuro

- 2-Mercaptobenzotiazolo

- Sale sodico del 2-metossi-5-nitrofenolo

- 2-metossipropan-1-olo

- 2-metossipropan-2-olo

- 2-Metil-6-metilene-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)

- 2-Metil-6-metilene-7-octen-4-ol (Ipsenol)

- 3,7,7-Trimetilbiciclo[4.1.0]ept-3-ene (3-Carene)

- 3-Metil-3-buten-1-ol

- 3-fenil-2-propenal (Cinnamaldeide)

- 4,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]ept-3-en-ol,((S)-cis-verbenol)

- Agrobacterium radiobacter K 84

- Asfalti

- Bacillus subtilis ceppo IBE 711

- Baculovirus GV

- Benzotiadiazolo

- Biohumus

- Carbonato di calcio

- Polisolfuro di calcio

- Monossido di carbonio

- Caseina

- Chinina cloridrata

- Estratto di agrumi/estratto di pompelmo

- Polvere di aghi di conifere

- Complesso rame: 8-idrossichinolina con acido salicilico

- Cumilfenolo

- Di-1-p-mentene

- Dodecan-1-il acetato

- Ethanedial (glioxal)

- Etil 2,4-decadienoato

- Estratto di quercia rossa, fico d'India, sommaco aromatico, mangrovia rossa

- Estratto di menta piperita

- Estratto di equiseto

- Estratto di pianta del tè

- Residui di distillazione dei grassi

- Acidi grassi/acido isobutirrico

- Acidi grassi/acido isovalerico

- Acidi grassi/acido laurico

- Acidi grassi/acido valerico

- Flufenzin

- Flumetsulam

- Polpa d'aglio

- Esametilen tetramina (urotropina)

- Complesso ittiolo

- Pirofosfato di ferro

- Acido jasmonico

- Lactofen

- Lanolina

- Metil p-idrossibenzoato

- Albumina del latte

- Polvere di mostarda

- Acido N-fenilftalamico

- Oleina

- Acido p-idrossibenzoico

- Acetato di polivinile

- Propisochlor

- Propolis

- Pythium oligandrum

- Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce

- Repellente (all'odorato) di origine animale o vegetale/olio di catrame

- Resine

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