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Document 32004R0753

    Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 118 del 23.4.2004, p. 23–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2012; abrogato da 32012R0995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/753/oj

    32004R0753

    Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 118 del 23/04/2004 pag. 0023 - 0031


    Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione

    del 22 aprile 2004

    recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia(1), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) È necessario adottare opportune disposizioni per lo svolgimento delle azioni statistiche individuali di cui all'articolo 2 della decisione n. 1608/2003/CE; tali azioni sono necessarie ai fini della produzione di statistiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione.

    (2) Il programma statistico comunitario costituisce il quadro di riferimento per la produzione di tutte le statistiche comunitarie e la decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007(2) ha fissato il programma di lavoro per la produzione e il miglioramento delle statistiche in materia di scienza e tecnologia per il periodo dal 2003 al 2007.

    (3) È necessario garantire la coerenza delle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia con le norme internazionali, tenendo conto delle attività svolte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali.

    (4) Nell'attuare la decisione n. 1608/2003/CE è opportuno prendere in considerazione il quadro normativo fissato dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(3) in sede di definizione delle disposizioni relative all'accesso alle fonti amministrative e al segreto statistico.

    (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le disposizioni attuative della decisione n. 1608/2003/CE con riguardo alle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia.

    Articolo 2

    1. Nel campo di applicazione del presente regolamento rientrano le seguenti statistiche:

    a) statistiche su ricerca e sviluppo;

    b) statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo;

    c) statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche disaggregate per sesso e quelle relative alla mobilità delle risorse umane, statistiche sui brevetti, statistiche sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.

    Per le statistiche di cui alle lettere a) e b), gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza di produzione delle statistiche, i termini per la trasmissione dei dati, gli studi pilota destinati in particolare allo sviluppo di nuove variabili e le altre specifiche attività da intraprendere nonché il periodo di transizione sono definiti nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato.

    Per i settori di cui alla lettera c), i dati necessari sono prevalentemente ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati disponibili a norma della sezione 3 dell'allegato.

    2. Sulla base delle conclusioni delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE, gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza di produzione delle statistiche, i termini per la trasmissione dei dati, l'elenco degli studi pilota e gli altri aspetti di cui all'allegato del presente regolamento possono, all'occorrenza, essere periodicamente rivisti con la procedura stabilita dall'articolo 4 della stessa decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti diverse, in particolare dalle rilevazioni campionarie, dalle fonti di dati amministrativi e da altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, in termini di qualità o di procedimenti di stima statistica, alle rilevazioni campionarie o alle fonti di dati amministrativi.

    Articolo 4

    Per i settori statistici elencati nell'allegato valgono le definizioni e i concetti armonizzati contenuti nelle versioni più recenti del Manuale di Frascati, del Manuale di Canberra o in altre norme armonizzate.

    Nella produzione delle statistiche gli Stati membri applicano tali definizioni e concetti armonizzati.

    Le relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE fanno riferimento a tali definizioni e concetti e alle loro applicazioni.

    Articolo 5

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le variabili elencate nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato, servendosi dello schema di trasmissione uniforme definito dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con essi.

    Articolo 6

    La valutazione della qualità è effettuata dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat).

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su richiesta di quest'ultima, le informazioni occorrenti per la valutazione della qualità delle statistiche indicate nell'allegato che sono necessarie per la presentazione della relazione prescritta dall'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Pedro Solbes Mira

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

    (2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

    (3) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    ALLEGATO

    STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA

    Sezione 1 Statistiche sulla ricerca e sviluppo

    1. È presentato qui di seguito l'elenco delle variabili statistiche che dovranno essere prodotte (con le relative disaggregazioni).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Tutte le variabili dovranno essere trasmesse ogni due anni, ad eccezione di quelle per le quali nelle tabelle di cui al punto 1 è indicata una frequenza diversa (annuale o quadriennale).

    3. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche di cui al punto 1 è il 2003.

    Nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche da produrre per il primo anno di riferimento. In casi assolutamente eccezionali, tale periodo di deroga può essere prorogato per le disaggregazioni regionali delle variabili 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.20.

    4. I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. Inoltre i risultati preliminari per le variabili con cadenza annuale vanno trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

    5. Produzione dei risultati

    5.1. I risultati delle statistiche disaggregate per mansione devono essere ripartiti tra "ricercatori", "tecnici/personale equivalente" e "altro personale di supporto".

    5.2. I risultati delle statistiche disaggregate per titolo di studio devono essere ripartiti tra "titolari di dottorato di ricerca (ISCED 6)", "laureati o con altro diploma universitario (ISCED 5A e 5B)" e "altri".

    5.3. I risultati delle statistiche disaggregate per disciplina scientifica devono essere ripartiti tra "scienze naturali", "scienze ingegneristiche e ricerca tecnologica", "scienze mediche", "scienze agrarie", "scienze sociali" e "studi e ricerche in ambito umanistico".

    5.4. I risultati delle statistiche disaggregate per classe di addetti devono essere ripartiti tra le seguenti classi: "0 addetti", "1-9 addetti", "10-49 addetti", "50-249 addetti", "250-499 addetti", "500 addetti e oltre".

    5.5. I risultati delle statistiche disaggregate per fonte di finanziamento devono essere ripartiti tra "settore delle imprese", "settore delle amministrazioni pubbliche", "settore delle istituzioni private senza scopo di lucro", "settore dell'istruzione superiore" e "estero".

    5.6. I risultati delle statistiche disaggregate per tipo di R & S devono essere ripartiti tra "ricerca di base", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale".

    5.7. I risultati delle statistiche disaggregate per tipologia di spesa devono essere ripartiti tra "spese correnti (costo del lavoro e altri costi)" e "spese in conto capitale".

    5.8. I risultati delle statistiche disaggregate per obiettivo socio-economico devono essere ripartiti in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.

    5.9. I risultati delle statistiche disaggregate per classe di età devono essere ripartiti tra le seguenti classi (in anni): "fino a 25", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65 e oltre".

    5.10. I risultati delle statistiche disaggregate per nazionalità devono essere ripartiti tra le seguenti categorie: "cittadini nazionali", "cittadini di altri Stati membri dell'UE", "cittadini di altri paesi europei", "cittadini di paesi dell'America settentrionale", "cittadini di paesi dell'America centrale e meridionale", "cittadini di paesi dell'Asia", "cittadini di paesi dell'Africa", "altri".

    5.11. I risultati delle statistiche disaggregate per attività economica (NACE Rev. 1.1) devono essere ripartiti tra le seguenti divisioni, gruppi, classi e aggregati (come elencati nel Manuale di Frascati) della NACE Rev. 1.1:

    "01, 02, 05", "10, 11, 12, 13, 14", "da 15 a 37", "15 + 16", "15", "16", "17 + 18 + 19", "17", "18", "19", "20 + 21 + 22", "20", "21", "22", "23 + 24 + 25", "23", "23 eccetto 23.2", "23.2", "24", "24 eccetto 24.4", "24.4", "25", "26", "27", "da 27.1 a 27.3 + 27.51 + 27.52" "27.4 + 27.53 + 27.54", "da 28 a 35", "28", "29", "29.11" "29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6", "29.4", "29.6", "30", "31", "31.1", "31.2", "31.3", "31.4", "31.5", "31.6", "32", "32.1", "32.2", "32.3", "33", "33,1", "33.2", "33.3", "33.4", "33.5", "34", "35", "35.1", "35.2", "35.3", "35.4 + 35.5", "36", "36.1", "da 36.2 a 36.5","37", "40, 41", "45", "da 50 a 99", "50, 51, 52", "55", "60, 61, 62, 63, 64", "64.2", "da 60 a 64 eccetto 64.2", "65, 66, 67", "70, 71, 72, 73, 74", "72", "72.2", "73", "74", "74.2 + 74.3", "da 75 a 99", "da 01 a 99".

    6. I concetti e le definizioni connessi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel Manuale di Frascati.

    7. Su base volontaria, studi pilota saranno condotti dalla Commissione e/o dagli Stati membri in particolare sui seguenti temi:

    a) ulteriori disaggregazioni delle statistiche sui ricercatori, in termini di numero di persone, nel settore delle imprese;

    b) numero di "spin-off" o altri indicatori simili di output della ricerca nel settore dell'istruzione superiore;

    c) ulteriore disaggregazione della categoria "fonti di finanziamento estero" (di cui al punto 5.5) tra "imprese straniere", "altre amministrazioni pubbliche nazionali", "organizzazioni private senza scopo di lucro", "istruzione superiore", "Commissione europea", "organizzazioni internazionali", "altre";

    d) indicatori sulla globalizzazione nel campo della R & S.

    Sezione 2 Statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo

    1. Devono essere prodotte le statistiche seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Tutte le variabili devono essere trasmesse annualmente.

    3. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche è il 2004. Nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche da produrre per il primo anno di riferimento.

    4. I risultati devono essere trasmessi entro 6 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per la variabile 21.0 (incluse tutte le disaggregazioni) ed entro 12 mesi per la variabile 21.1 (incluse tutte le disaggregazioni). La trasmissione dei risultati per la variabile 21.1 in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di sottocapitolo è facoltativa.

    5. Produzione dei risultati

    5.1. I risultati delle statistiche relative alle variabili 21.0 e 21.1 devono essere disaggregati in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.

    5.2. I risultati delle statistiche relative alla variabile 21.1 devono essere disaggregati in conformità alla Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di sottocapitolo.

    6. I concetti e le definizioni connessi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel Manuale di Frascati.

    Sezione 3 Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia

    Le attività relative ad altri settori delle statistiche in materia di scienza e tecnologia faranno riferimento in particolare ai seguenti ambiti.

    a) Statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia (comprese le statistiche disaggregate per sesso e quelle relative alla mobilità delle risorse umane): sviluppo e applicazione di un ampio quadro di riferimento per le statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia principalmente attraverso un migliore utilizzo delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all'interno del sistema statistico europeo). Particolare attenzione deve essere attribuita alla disaggregazione per sesso.

    b) Statistiche sui brevetti: sviluppo e applicazione di un ampio quadro di riferimento per le statistiche sui brevetti mediante la regolare produzione di indicatori e di statistiche sui brevetti nazionali e internazionali sulla base delle informazioni disponibili presso gli uffici brevetti nazionali e internazionali.

    c) Statistiche sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenza: sviluppo e applicazione di un ampio quadro di riferimento per le statistiche sui settori ad alta tecnologia e dei servizi ad elevata intensità di conoscenza, principalmente mediante un migliore utilizzo delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all'interno del sistema statistico europeo). Tali attività comprendono anche l'individuazione e la classificazione di attività e di prodotti, la misurazione dei risultati economici di tali attività e il loro contributo alla performance del complesso dell'economia.

    d) Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia: le ulteriori attività in tema di sviluppo e applicazione riguardano, tra l'altro, le statistiche nel campo delle biotecnologie, le statistiche nel campo delle nanotecnologie, le statistiche sulla bilancia tecnologica dei pagamenti, e ulteriori disaggregazioni delle statistiche esistenti per classi di addetti, ecc.

    Per i settori elencati nella presente sezione, i dati necessari saranno ottenuti principalmente attraverso fonti statistiche o altre fonti di dati esistenti (disponibili, ad esempio, nei settori delle statistiche sociali o economiche).

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