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Document 32004R0741

    Regolamento (CE) n. 741/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 308/2004

    GU L 116 del 22.4.2004, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/741/oj

    32004R0741

    Regolamento (CE) n. 741/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 308/2004

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0015 - 0018


    Regolamento (CE) n. 741/2004 della Commissione

    del 21 aprile 2004

    che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 308/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(1),

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi, in particolare gli articoli 9 e 13(2),

    visto il regolamento (CE) n. 308/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, in particolare l'articolo 6(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 308/2004 stabilisce le parti di ciascun contingente riservate agli importatori tradizionali e non tradizionali, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione alla ripartizione dei quantitativi disponibili. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 308/2004, gli importatori hanno presentato le domande di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 21 febbraio 2004 e le 15, ora di Bruxelles, del 10 marzo 2004.

    (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 308/2004, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate, nonché il volume totale importato dagli importatori tradizionali negli anni di riferimento 1998 o 1999.

    (3) Queste informazioni permettono alla Commissione di definire criteri quantitativi uniformi in base ai quali le autorità nazionali competenti potranno soddisfare le domande di licenza presentate dagli importatori degli Stati membri per i contingenti quantitativi ridistribuiti con regolamento (CE) n. 308/2004.

    (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento supera la parte del contingente loro riservata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espresse in termini di volume, il coefficiente di riduzione uniforme di cui all'allegato I.

    (5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera o è inferiore alla parte del contingente loro riservata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando il coefficiente di riduzione uniforme di cui all'allegato II agli importi chiesti da ciascun importatore, entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 308/2004.

    (6) I quantitativi non richiesti dagli importatori non tradizionali sono stati ripartiti tra gli importatori tradizionali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato suddetto per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o del 1999.

    Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di un quantitativo superiore a quello richiesto, il quantitativo attribuito verrà limitato a quello richiesto.

    Articolo 2

    Le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato II sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato suddetto per ciascun contingente al quantitativo richiesto entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 308/2004.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

    (2) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (3) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 37.

    ALLEGATO I

    Coefficiente di riduzione applicabile alle importazioni nel 1998 o nel 1999

    (importatori tradizionali)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Coefficiente di riduzione applicabile al volume richiesto entro i quantitativi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 308/2004

    (importatori non tradizionali)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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