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Document 32004R0730

Regolamento (CE) n. 730/2004 della Commissione, del 19 aprile 2004, recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

GU L 113 del 20.4.2004, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/730/oj

32004R0730

Regolamento (CE) n. 730/2004 della Commissione, del 19 aprile 2004, recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 20/04/2004 pag. 0008 - 0013


Regolamento (CE) n. 730/2004 della Commissione

del 19 aprile 2004

recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione(1) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d'osservazione della rete d'informazione contabile agricola.

(2) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione in ciascuno Stato membro.

(3) Tenuto conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri"), è opportuno fissare il limite suddetto e il numero di aziende contabili per circoscrizione per ciascuno dei nuovi Stati membri.

(4) È opportuno fissare il termine per la presentazione del primo piano di selezione approvato relativo ai nuovi Stati membri.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento 79/65/CEE per l'esercizio contabile 2004 - periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2004 - e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:"La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l'esercizio contabile 2004 anteriormente al 30 novembre 2004."

3) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2004 (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 95).

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"

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