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Document 32004R0667
Commission Regulation (EC) No 667/2004 of 7 April 2004 amending for the 32nd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001
Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
GU L 104 del 8.4.2004, p. 110–111
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In force
Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0110 - 0111
Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 recante trentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 524/2004(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 31 marzo 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. (2) GU L 83 del 20.3.2004, pag. 36. ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue: La voce "Ansar al-Islam (alias devoti dell'Islam, Jund al-Islam, soldati dell'Islam, Kurdistan sostenitori dell'Islam, sostenitori dell'Islam nel Kurdistan, seguaci dell'Islam nel Kurdistan, Talibani del Kurdistan); ubicazione: Iraq nordorientale" dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita dal seguente: "Ansar al-Islam [alias a) devoti dell'Islam; b) Jund al-Islam; c) soldati dell'Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) sostenitori dell'Islam in Kurdistan; f) seguaci dell'Islam in Kurdistan; g) Talibani del Kurdistan; h) soldati di Dio; i) esercito Ansar al-Sunna; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna]; ubicazione: Iraq nordorientale."