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Document 32004R0589

    Regolamento (CE) n. 589/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che fissa disposizioni temporanee relative alla comunicazione delle domande di titoli prevista dal regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 94 del 31.3.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/589/oj

    32004R0589

    Regolamento (CE) n. 589/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che fissa disposizioni temporanee relative alla comunicazione delle domande di titoli prevista dal regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0003 - 0004


    Regolamento (CE) n. 589/2004 della Commissione

    del 30 marzo 2004

    che fissa disposizioni temporanee relative alla comunicazione delle domande di titoli prevista dal regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1),

    visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana.

    (2) Il giovedì 8, il venerdì 9 e il lunedì 12 aprile 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno anticipare al mercoledì 7 aprile 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate il lunedì 5 e il martedì 6 aprile 2004 e rinviare al martedì 13 aprile 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate dal mercoledì 7 al lunedì 12 aprile 2004.

    (3) Il giovedì 20, il venerdì 21 e il lunedì 31 maggio 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno anticipare al mercoledì 19 maggio 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate il lunedì 17 e il martedì 18 maggio 2004 e rinviare al lunedì 24 maggio 2004 la comunicazione relative alle domande di titoli presentate dal mercoledì 19 al sabato 22 maggio 2004 e rinviare al martedì 1o giugno 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate dal giovedì 27 al lunedì 31 maggio 2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate il lunedì 5 e il martedì 6 aprile 2004 deve essere effettuata il mercoledì 7 aprile 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il giovedì 8 aprile 2004.

    2. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal mercoledì 7 al lunedì 12 aprile 2004 deve essere effettuata il martedì 13 aprile 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il lunedì 12 aprile 2004.

    Articolo 2

    1. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate il lunedì 17 e il martedì 18 maggio 2004 deve essere effettuata il mercoledì 19 maggio 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il giovedì 20 maggio 2004.

    2. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal mercoledì 19 al sabato 22 maggio 2004 deve essere effettuata il lunedì 24 maggio 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).

    3. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal giovedì 27 al lunedì 31 maggio 2004 deve essere effettuata il martedì 1o giugno 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

    (2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

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