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Document 32004R0464

    Regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Nocciola del Piemonte)

    GU L 77 del 13.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/464/oj

    32004R0464

    Regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Nocciola del Piemonte)

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 13/03/2004 pag. 0025 - 0026


    Regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione

    del 12 marzo 2004

    che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Nocciola del Piemonte)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto delle modifiche per la denominazione "Nocciola del Piemonte", registrata come indicazione geografica protetta nel regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio(2), concernenti la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura del prodotto e le condizioni nazionali.

    (2) Dall'esame della domanda di modifica è emerso che si tratta di modifiche non secondarie.

    (3) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, occorre applicare, mutatis mutandis, la procedura prevista all'articolo 6.

    (4) Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d'opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3).

    (5) Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le modifiche figuranti nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2003 (GU L 234 del 20.9.2003, pag. 10).

    (3) GU C 144 del 20.6.2003, pag. 2 (Nocciola del Piemonte).

    ALLEGATO

    ITALIA

    Nocciola del Piemonte

    Nome:

    - Si propone la modifica del nome registrato come IGP "Nocciola del Piemonte" in "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".

    Descrizione:

    - Viene specificato che la IGP "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati. Viene altresì stabilito che il nome della IGP in questione può essere utilizzato anche nella designazione, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari nei quali la "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" è presente in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualità.

    - La modifica della descrizione della zona di produzione è soltanto formale, in quanto, pur restando invariata la delimitazione della zona di produzione, a seguito del riconoscimento della nuova provincia di Biella, è stato riscritto l'elenco dei comuni per le relative province.

    Metodo di ottenimento:

    - La densità d'impianto passa da 250-400 a 200-420 piante ad ettaro, consentendo una densità massima di 500 piante ad ettaro solo per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento del 2 dicembre 1993.

    - È stata soppressa la comunicazione annuale da parte della Regione Piemonte della produzione media ad ettaro e della data di inizio della raccolta, tenendo conto dell'andamento stagionale.

    - Viene previsto che i noccioleti devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo autorizzato, anziché all'albo tenuto dalle Camere di commercio competenti per territorio.

    - Viene consentita la commercializzazione allo stato sfuso del prodotto in guscio nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento.

    - Vengono meglio specificate le modalità di confezionamento per il prodotto sgusciato, semilavorato e finito (in confezioni idonee ad uso alimentare) anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità. Inoltre lo stesso prodotto può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

    Etichettatura:

    - Vengono meglio precisate le indicazioni da riportare in etichetta, nonché talune condizioni connesse all'etichettatura atte a garantire la rintracciabilità. In particolare vengono stabilite le indicazioni da riportare in etichetta per i prodotti trasformati, contenenti come ingrediente esclusivo la "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".

    - Si è resa obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta per le nocciole sia in guscio che sgusciate.

    - Sono state depennate talune prescrizioni di etichettatura ritenute già disciplinate dalla normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

    Condizioni nazionali:

    - È stata soppressa la norma sanzionatoria nazionale da applicare ai trasgressori delle disposizioni del disciplinare, in quanto comunque applicabile.

    - È stato inserito l'articolo 9, relativo alla disciplina dei controlli, effettuati dall'apposito organismo.

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