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Document 32004R0336

    Regolamento (CE) n. 336/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004

    GU L 60 del 27.2.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/336/oj

    32004R0336

    Regolamento (CE) n. 336/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004

    Gazzetta ufficiale n. L 060 del 27/02/2004 pag. 0017 - 0018


    Regolamento (CE) n. 336/2004 della Commissione

    del 26 febbraio 2004

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1o aprile al 30 aprile 2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1),

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina(3),

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(4),

    visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine(5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame(6), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) Tenuto conto dell'adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, e della Slovacchia, la ripartizione dei quantitativi previsti dai contingenti di cui ai regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 della Commissione è stata modificata rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 328/2004(7) e (CE) n. 331/2004(8) per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004.

    (2) Poiché il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2004 è stato diviso in due, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2241/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96(9) e di ripartire i quantitativi disponibili in proporzioni identiche a quelle definite rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 328/2004 e (CE) n. 331/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2241/2003 è modificato come segue:

    a) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 aprile 2004 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento."

    b) L'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

    (4) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (5) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

    (6) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

    (7) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) Cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

    (9) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 11.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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